Archivio Storico
Contesto gerarchico
Archivio del Principato vescovile di Trento (Archivio di Stato di Trento) \ Libri feudali
Investitura di concessione mineraria
"Pro familia Mateotta" (rubrica originale dell'atto a c. 358r)
Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
10 giugno 1772
Segnatura
vol. XXXIV, c. 358r
Consistenza
2 cc. documento registrato alle c. 358r-359r (nella numerazione originale a penna, corretta in 368r-369r a lapis da mano moderna, cc. 384r-385r in altra numerazione moderna a lapis) del Libro feudale vol. XXXIV: protocollo della cancelleria principesca vescovile, cc. 1-370 (nella numerazione originale, 1-396 nella numerazione moderna a lapis comprensiva dell'indice alfabetico iniziale), legatura in piena pelle decorata.
Descrizione
Il principe vescovo di Trento, Cristoforo Sizzo de Noris, rende noto che Matteo Matteotti da Comasine, pieve di Ossana in Valle di Sole, si è presentato davanti a lui e ha dichiarato di aver scoperto due giacimenti di minerali di ferro coltivabili ("unam mineram ferream") posti l'uno sul monte denominato "la Val di Gardene"con il dosso ad esso contiguo verso occidente, il quale monte è circondato dai boschi e dai prati della comunità posseduti e goduti da privati vicini della stessa, l'altro sul monte denominato "la montagna dei Boai, Vasi, Brandalorso, e sopra la strada che porta ai masi di Stavion", confinante con le campagne e i prati posseduti e coltivati da privati della comunità di Comasine. In quanto primo scopritore di tale miniera ("primus inventor"), Matteo Matteotti richiede al principe vescovo di ottenere per sé e per i suoi eredi legittimi e naturali in perpetuo l'investitura in forma esclusiva della miniera stessa (intesa come complesso dei due siti coltivati sopra descritti) secondo l'antica consuetudine del diritto minerario.
Il principe vescovo di Trento accoglie la richiesta presentata da Matteo Matteotti e gli concede l'investitura per la coltivazione in perpetuo della miniera di ferro sopra descritta, fatto salvo il diritto eminente di proprietà sulla miniera stessa spettante ai principi vescovi e all'episcopato di Trento, e sotto le condizioni speciali riportate sotto in dettaglio. Insieme al diritto esclusivo di possesso e di coltivazione della miniera, Matteo Matteotti ottiene il diritto di utilizzo del bosco nella misura congrua al fabbisogno di legname per la miniera e di legna per ottenerne carbone, nonché il diritto di utilizzo della viabilità locale e di tutte le pertinenze della miniera nei termini previsti dai regolamenti e costituzioni minerarie in vigore; nessun altro potrà ingerirsi nel possesso e sfruttamento della miniera sopra descritta senza espressa licenza o mandato del concessionario Matteotti e suoi eredi. Per contro, Matteo Matteotti presta giuramento di fedeltà vassallatica al principe vescovo, impegnando se stesso e i suoi eredi ad essere e rimanere sudditi e vassalli fedeli dell'episcopato di Trento, a rispettare le norme generali dettate dalle costituzioni minerarie, a difendere gli acquisiti diritti di possesso e a osservare i seguenti sette capitoli inerenti a questa concessione:
"Primo, che l'investito e successori sieno tenuti pagare pontualmente la decima della materia minerale che ricaverà dalle sodette miniere overo l'annua pensione che sarà convenuta in pronti denari contanti qui in Trento, qual pagamento doverà farsi quando sarà dato principio al colo, alle mani del direttore nostro camerale che doverà essere avvisato quando si darà principio a detto colo; né questo puotrà farsi che colla presenza ed assistenza d'un deputato dell'Ufficio massariale in luogo di giudice e vicario minerale per tenere conto della quantità di ferro che sarà colato, quando colla Nostra Camera non venga altrimenti accordato rispetto alla decima."
"Secondo, che non debba l'investito o descendenti come sopra ricconoscere altri per legittimo padrone o diretario delle premesse miniere che Noi o successori Nostri e la Nostra Chiesa di Trento, sotto pena della caducità di tal miniera e sue ragioni ed emolumenti a quella spettanti."
"Terzo, che sia diligente in far lavorare e cavar le miniere né cessi dal lavoriere e proseguimento delle scavazioni senza ragionevole causa."
"Quarto, che sotto ogni Nostro legittimo successore sii obligo a ricevere l'investitura, sotto l'istessa pena della caducità."
"Quinto, che non possi tale miniera locare, vendere, od impegnare senza Nostra espressa licenza o di legittimi Nostri successori, sotto l'istessa pena de caducità."
"Sesto, che il taglio de' legnami nelle selve per fare i carboni si faci con discrezione, e con intelligenza e concerto de' comuni a' quali essi boschi si aspettano, salva la ragione Nostra e della Nostra Superiorità investiente d'aggiustare ogni discrepanza che tra detto commune ed investito intorno a ciò potesse nascere."
"Settimo, che debbi osservare le constituzioni minerali conservando, mantenendo e defendendo le sue ragioni con tutto il suo potere senza dolo e frode, sotto l'istessa pena, dando subito principio all'escavazione o lavoriero."(*)

Sottoscrizione del principe vescovo di Trento Cristoforo Sizzo de Noris, del cancelliere aulico Giovanni Battista Gentilotti e del segretario italiano/latino della cancelleria aulica di Trento Filippo Manci

Registrazione in protocollo di cancelleria principesca vescovile
Lingua: italiano, latino
Strumenti di ricerca
Archivio di Stato di Trento, Sala studio, "Indice tripartito dei Libri feudali del principato vescovile di Trento compilato in tedesco dall'archivista Dottor Ugo Neugebauer dell' i. r. Archivio di Luogotenenza in Innsbruck verso l'anno 1910 e qui riprodotto in italiano nel 1922 da G(iovanni) Cicolini".
Note
(*) Unito a una sua lettera del 10 ottobre 1772, il principe vescovo di Trento, Cristoforo Sizzo de Noris, trasmise all'assessore delle Valli di Non e Sole, dottor Tommaso Leopoldo Visintainer, il ricorso presentatogli da Matteo Matteotti, il quale intendeva rimettere in funzione presso Comasine una fucina del ferro per la lavorazione del minerale estratto nella miniera ottenuta in concessione con l'atto del 10 giugno 1772 descritto in questa scheda: Matteotti lamentava il fatto di aver trovato impedimenti da parte delle comunità locali nell'attuazione del suo progetto. Il principe vescovo ordinò quindi all'assessore Visintainer di intimare ai rappresentanti delle comunità di Comasine, Ossana, Cusiano e Fucine di non ostacolare l'impresa di Matteotti, e di convincerli anzi a venire incontro alle sue necessità in rapporto alla fucina per l'uso di legna, legnami e acque.
(Archivio di Stato di Trento, archivio del Principato vescovile di Trento, Libri copiali Serie II, volume 56, carte 469r-v).
Persone
Sizzo de Noris, Cristoforo (principe vescovo di Trento)
Matteotti, Matteo da Comasine