Archivio Storico
Contesto gerarchico
Atti dei notai, Giudizio di Pergine (Archivio di Stato di Trento)
Investitura di concessione mineraria
"Investitura concessa dall'Officio minerale di Pergine al molto reverendo signor don Antonio de Valentini da Tressilla di Piné di presente comorante in Pergine d'una miniera dinotante materia mista, cioè rame, piombo ed argento, posta nel distretto di Piné e Pergine" (rubrica dell'atto, c. 1r)
Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
01 gennaio 1727
Segnatura
Notaio Giuseppe Antonio Todeschini, busta III, protocollo 1727-1730, c. 1r
Consistenza
2 cc. testo alle cc. 1r-2v del protocollo 1727-1730: registro, cc. I, 1-122 numerate in originale, [124], 11 cc. n.n., le ultime due con indice alfabetico, da ultimo un bifoglio sciolto, legatura in cartoncino; in I di coperta il titolo "Continua mei Josephi Antonii Thodeschini notarii Pergini de annis 1727. 1728. 1729. 1730", replicato a c. I; al margine sinistro di c. 1r la nota "extractum".
Descrizione
Pietro Andrea Eccher "ab Echo", vicario minerale di Pergine e supremo delle selve in nome dell'imperatore Carlo VI d'Asburgo come conte del Tirolo e del principe vescovo di Trento Domenico Antonio conte Wolkenstein, investe in forma esclusiva a titolo di locazione perpetua da rinnovarsi ad ogni mutazione dei due sopra nominati sovrani o comunque ogni 19 anni, riservata la ratifica al presente atto da parte delle Camere dei due sopra nominati sovrani, il reverendo don Antonio Valentini da Tressilla di Piné, al presente abitante in Pergine, "d'una miniera dinotante materia mista, cioè rame, piombo ed argento" posta in un territorio compreso parte nel distretto di Pergine, parte in quello di Piné [ossia di Trento; ndt] in località Roncamartel "con annessi monti", vi confina a mattina il Rivo di Prada in parte detto di Serso, a mezzogiorno la Fersina, a sera e settentrione il Rivo di Nogaré; con la presente concessione non si intende arrecare alcun pregiudizio a quella ottenuta a suo tempo dall'abate don Giuseppe Dal Monte di Trento relativa alla miniera "detta de Cadrate" [ossia delle Quadrate; ndt].
Il concessionario don Valentini potrà attivare e far lavorare la miniera a suo piacimento quale unico titolare, escluso l'intervento di altre persone non espressamente autorizzate da lui stesso; si impegna per sé, eredi ed eventuali soci a osservare le costituzioni minerali vigenti e i seguenti capitoli contrattuali specifici:
1. si dovranno riconoscere come padroni contitolari del diretto dominio della miniera il conte del Tirolo e il principe vescovo di Trento, ovvero le rispettive Camere dei due sovrani;
2. quando verrà condotto alla Fersina il minerale estratto destinato alla fusione, si dovrà avvisare il vicario minerale di Pergine il quale provvederà alla riscossione delle decime spettanti alle Camere di Trento e di Innsbruck;
3. la miniera dovrà essere aperta e lavorata almeno per un certo periodo minimo continuativo all'anno, pena la revoca e perdita della concessione;
4. per l'obbligo di fedeltà giurata verso i due sovrani, qualora si avvertissero "cose contrarie" tramate a loro danno da qualsiasi persona, si debba darne notizia a chi di dovere, sotto pena della perdita della miniera;
5. potranno eventualmente prendersi come soci nella gestione della miniera altre persone, purché capaci e affidabili;
6. prima di avviare le operazioni di fusione dei minerali estratti ("far colare i detti metalli"), si dovrà avvisare il vicario minerale, o in sua assenza il vice gerente l'ufficio;
7. si dovranno puntualmente pagare ogni anno le decime nella misura stabilita di comune accordo dalle due Camere sovrane;
8. oltre la decima sul minerale estratto, si dovrà pagare alle dette Camere un fiorino per ogni 100 libbre di rame prodotto, per l'argento mezza lira ossia 30 troni "per ragione di marco"; qualora venisse ordinato dalla Camera di Innsbruck di consegnare l'argento alla zecca di Hall, si dovrà provvedere, venendo pagato il metallo al prezzo di mercato, in alternativa con l'argento consegnato verranno coniate e saranno dare tante monete pari alle spettanze; l'oro eventualmente ricavato spetterà esclusivamente a Sua Maestà come conte del Tirolo;
9. si dovrà provvedere al rinnovo dell'investitura ogni 19 anni e a ogni mutazione dei due sovrani, conte del Tirolo e principe vescovo di Trento, contitolari del diretto dominio;
10. si dovranno osservare le prescrizioni previste dalla normativa mineraria vigente, copia delle quali viene consegnata all'attuale investito, sotto la pena della perdita della concessione.
Testimoni all'atto: Giovanni fu Giovanni Bort da Canezza abitante a Pergine, Tommaso fu Giacomo Dalsass detto "Fontana" da Migazzone abitante a Castagné di Pergine.

Sottoscrizione del notaio Giuseppe Antonio Todeschini rogatario dell'atto

Registrazione in protocollo notarile
Lingua: italiano
Strumenti di ricerca
Archivio di Stato di Trento, Indici nn. 41-42 di Sala studio; indice alfabetico in fondo al protocollo
Soggetto produttore
Notaio Todeschini, Giuseppe Antonio di Giovanni Domenico da Pergine (notaio della Giurisdizione di Pergine)
Persone
Eccher, Pietro Andrea di Evangelista da Caldonazzo (vicario minerario in Pergine)
Dal Monte, don Giuseppe da Trento (abate, imprenditore minerario)
Valentini, don Antonio da Tressilla di Piné (imprenditore minerario)