Archivio Storico
Contesto gerarchico
Atti dei notai, Giudizio di Pergine (Archivio di Stato di Trento)
Contratto per il trasporto di carbone
"Conventione et accordo Corrobiollo, Gollo, Ambrosino et Tarollo" (rubrica dell'atto, c. 47v)
Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
30 aprile 1685
Segnatura
Notaio Giacinto Rusca, busta I, protocolli 1683-1685, protocollo 1685, cc. 47v-49v
Consistenza
3 cc. testo alle cc. 47v-49v del protocollo 1685 (secondo la numerazione interna originale del protocollo stesso); l'unità archivistica è formata dai tre registri di protocollo 1683, 1684, 1685 assemblati, ciascuno con propria numerazione delle carte; ognuno di essi è introdotto dal rispettivo titolo "Continua 1683", "Li seguenti istrumenti del anno 1684 per la prima estratione montano di mercedi ragnesi 220 salva maggior summa &c più presto che minore &c", "Nel nome d'Iddio. Continua l'istrumenti da me Giacinto Rusca rogati l'anno 1685 ind(ition)e 8"; ognuno è corredato in fondo dall'indice alfabetico delle parti attrici nei documenti registrati; in margine a c. 47v la nota "extractum".
Descrizione
Giovanni Battista Corobioli ("Corrobiollo") da Verona abitante al Rivo di Valle di Serso dall'una parte, e Giovanni Gollo, Andrea Ambrosini e Marco Sterchele ("Stercelli") detto "Tarollo" tutti questi da Canove di Roana dei Sette Comuni, in solido dall'altra, stipulano un contratto per le operazioni trasporto del carbone dalla località di produzione sui monti verso i Sette Comuni alla fucina del ferro attivata in Serso dal Corobioli, articolato nei seguenti dieci punti.
1. Gollo, Ambrosini e Sterchele si impegnano a mantenere nove cavalli da soma in località "Brusac", dove Corobioli fa produrre il carbone, per i prossimi cinque mesi da giugno a ottobre del presente anno; ogni volta che i cavalli saranno pronti i tre conduttori dovranno trasportare nella massima quantità possibile il carbone dalla detta località alla fucina del Corobioli in Rivo di Valle a Serso, il tutto a spese dei conduttori stessi.
2. I conduttori dovranno provvedere a mantenere i sacchi da soma; questi dovranno essere lunghi 7 quarti e larghi 5 "di bocca aperta"; le operazioni di insaccamento saranno svolte dai carbonai al servizio del Corobioli.
3. Corobioli pagherà ai conduttori 50 soldi per soma di carbone trasportato.
4. Corobioli provvederà a reperire e rendere disponibile all'inizio del contratto di condotta la zona di pascolo per i cavalli nella località suddetta ovvero in altra vicina e agevole; il prezzo sborsato per l'uso del pascolo sarà a carico per metà del Corobioli, per metà dei tre conduttori; quella zona di pascolo acquisita sarà riservata ai soli nove cavalli di cui sopra.
5. Qualora il pascolo acquisito si rivelasse poi insufficiente, i conduttori dovranno provvedere a loro sole spese a reperirne il complemento necessario, senza oneri per il Corobioli.
6. Nel caso fosse impossibile reperire il pascolo come sopra specificato, il presente contratto sarà considerato annullato.
7. Ritrovato invece il pascolo, Corobioli verserà subito ai tre conduttori 750 troni a titolo di caparra o anticipo sul dovuto, cosicché essi possano provvedersi di tutto il necessario.
8. Alla scadenza di ognuno dei detti cinque mesi Corobioli pagherà ai conduttori le prestazioni di trasporto fornite, trattenendo ogni volta la metà delle spettanze mensili fino al compimento della caparra anticipata.
9. Qualora per qualsiasi accidente la fucina del Corobioli non potesse più funzionare ("continuar il collo"), il contratto potrà e dovrà proseguire nella sua effettiva validità sino a che Corobioli avrà ottenuto il completo rimborso della caparra anticipata come specificato al punto 8, dopo di che esso contratto cesserà di valere.
10. Se venisse a mancare del tutto ai tre conduttori qualcuno dei nove cavalli di cui al punto 1, dovranno essi provvedere a rimpiazzarli a loro spese; eccezion fatta per l'ultimo mese del contratto, per il quale non sussisterà tale loro obbligo, così come se nell'arco dei cinque mesi qualcuno dei cavalli si ammalasse o si azzoppasse, ma restasse poi disponibile.
Le parti contraenti approvano quanto sopra stabilito e si impegnano a rispettare i termini contrattuali. Romedio Giacomi, presente all'atto, si costituisce fideiussore a favore di tre conduttori; essi a loro volta si impegnano a mantenere il Giacomi indenne da danni e molestie derivanti dalla garanzia che egli presta loro. (*)
Testimoni all'atto: reverendo don Giovanni Battista Rusca, "magnifico maestro" Romerio Ambrosini.

Sottoscrizione del notaio Giacinto Rusca rogatario

Registrazione in protocollo notarile
Lingua: italiano
Strumenti di ricerca
Archivio di Stato di Trento, Indici nn. 41-42 di Sala studio; indice alfabetico in calce al protocollo.
Note
(*) Si veda per un confronto il precedente contratto datato 28 ottobre 1677, rogito del notaio Antonio Refatti da Pergine, in cui il committente fu il veronese Carlo Corobioli (scheda in questo database xDams).
Soggetto produttore
Notaio Rusca, Giacinto da Pergine (notaio della Giurisdizione di Pergine)
Persone
Ambrosini, Andrea da Canove di Roana dei Sette Comuni (cavallaro)
Corobioli, Giovanni Battista da Verona (imprenditore minerario)
Giacomi, Romedio da Pergine
Gollo, Giovanni da Canove di Roana dei Sette Comuni (cavallaro)
Sterchele, Marco da Canove di Roana dei Sette Comuni (cavallaro)