Archivio Storico
Contesto gerarchico
Atti dei notai, Giudizio di Pergine (Archivio di Stato di Trento)
Bandita di boschi comunali
"Instrumento di gazo fatto dagli huomini e convicini dell'onoranda regola di Frassilongo" (rubrica dell'atto)
Tipologia
fascicolo
Estremi cronologici
05 febbraio 1733
Segnatura
Notaio Giulio Bertoni detto "Grillo", busta X, protocollo 1733, n. 18
Consistenza
4 cc. Fascicolo sciolto di 4 cc. non numerate; in margine alla prima carta, la nota "extractum", relativa alla produzione di un esemplare del documento.
Descrizione
I vicini della regola di Frassilongo, qui elencati personalmente in numero di 34 compresi il gastaldo Domenico fu Cristel Planchel, i due giurati, gli assenti e deleganti rappresentati dai presenti, tutti questi costituenti i due terzi del totale dei vicini convocati per avviso notificato da Giacomo fu Cristel Planchel giurato del quartiere "di là dentro" e da Giovanni fu Pietro Eccher giurato del quartiere "di qua fuori", preso atto del fatto che "vengono destrutte le loro selve nere ed anche li loro communi bianchi", hanno deliberato di "fare certi gazi"; "fatto perciò sopra la detta causa un parlamento pubblico e universale", hanno deciso di dichiarare posti in bandita ("ingazati") i seguenti boschi:
- per primo una porzione di selva nera posta nelle pertinenze di Frassilongo e Rovéda "luogo detto in Perentoll", vi confina a mattina in parte un'altra porzione di selva nera posta in bandita in precedenza, in parte il comune di Fierozzo, a mezzodì la strada comunale chiamata "la strada che porta al Parol", a sera "il tovo tirando a drittura in giù" fino all'altro bosco già posto in bandita, a settentrione in parte quest'ultimo bosco, in parte il comune di Fierozzo;
- una porzione di selva nera posta nelle stesse pertinenze "luogo detto in di Meser" contigua ad altro bosco già posto in bandita, vi confina a mattina in parte "il Kaserpron", in parte la strada comunale, a mezzodì e sera il "gazo vechio e così seguitando il gazo vechio sino al detto Kaserpron", a settentrione la carbonaia del fu Giorgio Holzer detto "Brocha";
- una porzione di "commun bianco rispetto solamente alli bedoli" posta nelle pertinenze di Frassilongo e Rovéda "luogo detto al Gruebpoden", vi confina mattina la strada comunale vecchia che porta alla detta località "Gruebpoden", a mezzodì il comune fino al "Crozzo grande" secondo i termini da piantarsi, a sera i boschi divisi appartenenti a particolari, a settentrione in parte altri boschi divisi e in parte il "gazo vechio";
- un'altra porzione di "commun bianco" posta nelle medesime pertinenze "luogo detto in Balchel o sia in Zilberfroten", vi confina a mattina "il gazo vechio" proseguendo lungo "il tovo" fino alla strada comunale che porta "su la Rost", a mezzodì la strada medesima, a sera la strada comunale fino "alla Rost" in parte e in parte fino al corso d'acqua che scende dalla Rost fino alla valletta che porta l'acqua dalla Rost ai prati degli Eccheri di Frassilongo.
Restano valide le disposizioni emanate per i boschi posti in bandita in precedenza, estese ai boschi ora posti in bandita. Si vieta inoltre il libero taglio di pali di pianta verde o secca sia nelle selve poste in bandita, sia nelle altre; per questo si dovrà richiedere apposita licenza alla regola di Frassilongo, la quale dovrà rilasciare il permesso una volta accertata la legittimità della richiesta; il taglio sarà concesso nelle selve non bandite, al minor danno possibile. Resta vietato tagliare piante di peccio, abete e larice nelle selve nere, sia quelle in bandita, sia quelle non bandite; si potrà solo tagliare "cimali e bore marze nella selva non ingazata". Nei "communi bianchi" sopra specificati è vietato il taglio di betulle verdi, e lo "sfrattare", mentre si potranno tagliare "gli auvoni e gli'altri arbori" dichiarati liberi.
Le infrazioni saranno punite con la multa di 5 troni per pianta rispetto alle selve nere, di 3 paoli per pianta di betulla tagliata nel "al commun bianco", e di 10 ragnesi per ogni staio di terreno ricavato dal dissodamento di terreni del "commun bianco". Le pene comminate per reati commessi nelle selve nere poste in bandita saranno applicate per un terzo "all'Offitio minerale", un terzo alla chiesa di Sant'Udalrico di Frassilongo, un terzo all'accusatore; le pene inflitte per i reati commessi nel "commun bianco" saranno ripartite e applicate anch'esse per terzi all'ufficio della regola di Frassilongo e Rovéda, alla chiesa di Sant'Udalrico di Frassilongo e all'accusatore. Per gli stessi reati commessi nelle selve nere all'esterno dei boschi posti in bandita, restano fissate le pene altresì stabilite dall'Ufficio minerale di Pergine e specificare nei proclami emanati dall'ufficio stesso, presso il quale "li contrafacienti saranno accusati", oltre le pene aggiuntive in arbitrio della superiore autorità e il risarcimento dei danni e spese patiti dalla regola di Frassilongo e Rovéda.
Tutti i vicini della detta regola dovranno "secondo la rota" vigilare per la prevenzione dei reati forestali e la denuncia dei responsabili degli stessi; ogni turno di sorveglianza comprende tre giorni continui di servizio; la ruota di turnazione del servizio partirà "dalle case Holzere e così seguitando nel quartier di là dentro, e nel quartier di qua fuori principiando dalle case Lanere". La mancata sorveglianza o mancata denuncia alla regola di Frassilongo e Rovéda di un reato forestale saranno punite con la sanzione di 5 troni per ogni volta, applicata alla regola di Frassilongo.
Testimoni all'atto: Antonio fu Cristel Morel da Portolo, Odorico fu Carlo Carlino da Viarago.

Sottoscrizione del notaio Giulio Bertoni rogatario

Lingua: italiano
Strumenti di ricerca
Archivio di Stato di Trento, Indici nn. 41-42 di Sala studio; Repertorio n. 127
Soggetto produttore
Notaio Bertoni, Giulio detto "Grillo" da Canezza (notaio della Giurisdizione di Pergine)