Archivio Storico
Contesto gerarchico
Archivio dei baroni Buffa di Castellalto, Telve Valsugana (Archivio di Stato di Trento)
Investitura di concessione mineraria
"Investitura minerale concessa dall'Officio cesareo regio minerale di Pergine all'illustrissimo e generosissimo signor signor baron Carlo Buffa" (titolo a c. [1r] del fascicolo)
Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
02 settembre 1749
Segnatura
Atti cartacei, busta 151, unità n. n.
Consistenza
10 cc. Fascicolo in ottavo, carte n. n., legatura in cartoncino.
Descrizione
Davanti al vicario minerario e supremo delle selve in Pergine, Giuseppe Michele Gentili, si presenta Martino Dalceggio in qualità di agente generale del barone Carlo Buffa di Castellalto. Dalceggio espone che il barone - tramite altra persona - aveva scoperto "una minera indicante rame e pocco argento" situata nel territorio del comune di Telve; da quel sito era stato estratto un campione di minerale che ora l'agente esibisce per l'ispezione al vicario minerario; il sito minerario scoperto è così confinato: a mattina il monte Pastronezze, a mezzodì il torrente Maso, a sera il territorio del comune di Telve, a settentrione le proprietà del barone Buffa e lo stesso monte Pastronezze. Il barone intende aprirvi un'attività estrattiva e perciò richiede la concessione della prevista formale investitura; il vicario minerario approva, precisando che nell'atto di concessione si dovrà tenere conto delle nuove modifiche introdotte dalla Camera erariale austriaca rispetto alle misure in latitudine e longitudine del terreno "da tutte le parti dalla bucca e stolo da cavarsi".
Agendo a nome di Maria Teresa d'Austria, contessa del Tirolo e come tale sovrana titolare del diretto dominio della miniera in oggetto, il vicario minerario Gentili procede all'investitura in perpetuo nella persona dell'agente Dalceggio ricevente a nome del barone Carlo. L'investitura a titolo feudale è concessa al barone Buffa e ai suoi eredi legittimi e discendenti a titolo di feudo nobile "in infinitum" per sola linea maschile esclusa la linea femminile; la concessione è riferita a un campo di miniera e scavo "con la circonferenza da tutte le parti" partendo da un punto centrale definito di 115 passi geometrici da ogni lato "da essere ulteriormente disegnato in caso di qualche altra nova miniera"; il concessionario ha facoltà di far scavare "qualunque minerale eccettuato l'oro quale espressamente resta vietato a favore della clementissima sovrana"; dovrà tuttavia dare di tempo in tempo la nota distinta "de agenti, colatori, soprastanti" e di tutti i lavoranti impiegati a suo servizio, da registrarsi in apposito libro "per la competente iurisdizione" spettante all'Ufficio minerale di Pergine.
Il concessionario ottiene titolo di servitù attiva su acque e viabilità per le necessità della miniera, e facoltà di servirsi del necessario legname nelle selve comunali come in quelle private versando il prezzo competente, questo "a discreto però arbitrio de' comuni confidenti"; ogni questione relativa all'utilizzo delle dette selve, in particolare sul prezzo del legname che il concessionario intende acquistare, è demandata al giudizio dell'Ufficio minerale di Pergine come organo competente. Il concessionario ottiene il godimento di tutti i privilegi generali spettanti "a simili investiti di minere come di feudo nobile aspettanti e appartenenti", sotto i seguenti patti:
- dovrà riconoscere in perpetuo la sovrana contessa del Tirolo e suoi successori quali titolari del diretto dominio della miniera;
- dovrà versare puntualmente alla Camera sovrana di Innsbruck, tramite l'Ufficio minerale di Pergine come ente riscossore materiale, le decime "della venna o metallo" estratta dalla miniera, "oltre la nona del rame ed argento e la recognizione del forno" nella misura stabilita dalla Camera di Innsbruck, secondo il praticato nelle altre miniere del Tirolo, o altresì secondo la determinazione fatta dal vicario minerario di Pergine, sotto pena di perdere ogni diritto sulla miniera;
- dovrà richiedere il rinnovo dell'investitura ogni 19 anni, o in caso di morte della sovrana e suoi successori, sotto pena come sopra;
- non potrà affittare né alienare la miniera, né ricevere alcun socio d'impresa senza l'espresso permesso dell'Ufficio minerale di Pergine, che nei casi predetti procederà alla concessione di una nuova investitura, sotto pena come sopra;
- spetta all'Ufficio minerale di Pergine il compito di procedere a ispezioni del sito di miniera, delle selve utilizzate per le necessità della stessa e dei forni, il tutto a spese del concessionario;
- il concessionario è tenuto a rispettate le norme delle costituzioni minerarie in vigore e riconoscere quale autorità competente diretta l'Ufficio minerale di Pergine, sotto pena come sopra.
Testimoni all'atto: Giacomo fu Bartolomeo di San Cristoforo, Gioacchino Magnago da Pergine.

Segno e sottoscrizione di Giuseppe Matteo Alpruni, notaio della Giurisdizione di Pergine, cancelliere dell'Ufficio minerale di Pergine, rogatario dell'atto

Originale desunto dal protocollo del notaio Alpruni rogatario
Lingua: italiano
Strumenti di ricerca
Archivio di Stato di Trento, Indice di Sala studio n. 11, "Repertorio degli atti dell'archivio Buffa di Castellalto"; Ivi, Indice di Sala studio n. 125, "Archivio famiglia Buffa e giurisdizione di Castellalto sec. XVI-XIX. Elenco sommario degli atti".
Notizie generali sull'archivio di Castellalto e dei baroni Buffa (contenuti e vicende storiche) in Al­bino Casetti, "Guida storico - archivistica del Trentino", Trento, TEMI, 1961 (Collana di monogra­fie della Società di Studi per la Venezia Tridentina, 14), pp. 763-767, e in Antonio Carlini, Mirko Saltori, "Sulle rive del Brenta. Musica e cultura attorno alla famiglia Buffa di Castellalto (sec. XVI-XVIII)", Trento, Provincia autonoma di Trento - Soprintendenza per i Beni librari e archivistici, 2005 (Patrimonio storico e artistico del Trentino, 27), pp. 117-119.
Note
Dal documento viene la conferma che il distretto d'ufficio del Giudizio minerario con sede in Pergine comprendeva in Antico regime anche i territori dell'alta e media Valsugana, sui quali insistevano le giurisdizioni tirolesi di Castellalto, di Castel Telvana / Castel San Pietro e di Ivano: nelle patenti di nomina del vicario minerario e supremo delle selve datate a partire da metà Seicento - ma numerosi sono i riferimenti a tale riguardo risalenti ai secoli XV-XVI - viene infatti esplicitamente nominata la Valsugana come territorio soggetto alla giurisdizione montanistica dell'ufficiale perginese. Rispetto a tale territorio (e il documento lo illustra a chiare lettere) il vicario minerario perginese rispondeva all'unica signoria territoriale di riferimento, ossia la Contea principesca del Tirolo; viceversa, com'è noto, a partire da fine XV - inizio XVI secolo, rispetto alle miniere metallifere poste entro il territorio di dominio principesco vescovile tridentino lo stesso ufficiale montanistico perginese obbediva e rispondeva ai due sovrani, il Conte del Tirolo e il Principe vescovo di Trento, titolari paritari dei diritti eminenti su quelle miniere.
Persone
Buffa di Castellalto, Carlo (barone)
Dalceggio, Martino (agente Buffa)
Alpruni, Giuseppe Matteo (notaio, cancelliere dell'Ufficio minerale di Pergine)
Gentili, Giuseppe Michele (dottore in legge, vicario minerario in Pergine)