Archivio Storico
Contesto gerarchico
Atti dei notai, Giudizio di Pergine (Archivio di Stato di Trento)
Investitura di concessione mineraria
"Investitura dell'Offitio minerale concessa a Giovanni Plotner" (rubrica dell'atto, c. 184r)
Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
10 luglio 1728
Segnatura
Notaio Giacomo Andreatta, busta II, protocollo 1728, c. 184r
Consistenza
3 cc. Testo alle cc. 184r-[186v] del protocollo: registro, cc. I-II, cc. 1-184 [185, 186] (numerazione originale), 1 c. bianca finale non numerata, legatura in cartone, in I di coperta "Fascicolo VI 1728", sul dorso "Protoc(ollum) anni 1728"; in margine sinistro di c. 184r, "extractum".
Descrizione
Pietro Andrea Eccher, vicario minerario e supremo delle selve in Pergine, agendo in nome di Carlo VI d'Asburgo imperatore come conte del Tirolo e del principe vescovo di Trento, Antonio Domenico conte Wolkenstein, concede al richiedente Giovanni Plotner da Merano l'investitura in perpetuo, trasmissibile agli eredi in linea maschile e in esclusiva, di una miniera posta nel comune di Viarago "loco detto a Santa Barbara, già da molti anni com'è notorio a sua Signoria clarissima [vicario minerario; ndt] abandonata e inoltre altra busa o sia stol da principiarsi" nella zona di Sant'Orsola "loco detto ai Drazeri (…) dirimpetto ad altra miniera esistente similmente ai Drazeri"; Plotner richiede e ottiene la concessione qualificandosi ed essendo riconosciuto quale "primo insinuatore d'essere di detta miniera e novo stol da principiarsi".
Il concessionario si obbliga ad osservare le costituzioni minerarie vigenti e i seguenti capitoli specifici di questo atto:
- Plotner e successori dovranno riconoscere i due principi sovrani e le rispettive Camere come titolari del diretto dominio degli oggetti dell'investitura;
- prima di trasportare il minerale alla fucina dovranno preavvisare l'Ufficio minerale di Pergine in relazione agli interessi camerali sovrani delle decime da versare;
- i siti in oggetto dovranno essere lavorati almeno una volta all'anno nei termini previsti dalle costituzioni minerarie;
- dovranno comportarsi come sudditi fedeli dei due principi sovrani;
- "volendo colar metalli", dovranno dare preavviso al vicario minerario o al suo sostituto;
- dovranno pagare le decime alle due Camere sovrane nelle forme da queste stabilite;
- oltre alle dette decime, essi dovranno versare alle dette Camere l'imposta di un fiorino ogni cento libbre di rame prodotto, e di un fiorino ogni libbra di argento prodotto; su eventuali ordini della Camera di Innsbruck, dovranno conferire l'argento alla zecca di Hall l'argento prodotto, ricevendone in cambio il prezzo in denaro o in monete coniate con l'argento conferito;
- resta confermato l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'investitura allo scadere dei 19 anni, o alla morte di uno dei due principi sovrani.
"E perché Plotner investito non ha la lingua et idioma italiano", il vicario minerario Eccher e il signor Pachel presente come testimone, in quanto "periti" di entrambe le lingue italiana e tedesca, hanno letto e spiegato al Plotner in traduzione tedesca il testo del presente atto.
Testimoni all'atto: don Domenico Ambrosi da Pergine, Giuseppe Pachel abitante a Pergine.

Sottoscrizione del notaio Giacomo Andreatta rogatario

Registrazione in protocollo notarile
Lingua: italiano, latino
Strumenti di ricerca
Archivio di Stato di Trento, Indici nn. 41-42 di Sala studio
Soggetto produttore
Notaio Andreatta, Giacomo da Pergine (notaio e cancelliere della Giurisdizione di Pergine)
Persone
Eccher dall'Ecco, Pietro Andrea di Evangelista da Caldonazzo (vicario minerario in Pergine)
Plotner, Johann/Giovanni da Merano (imprenditore minerario)