Archivio Storico
Contesto gerarchico
Atti dei notai, Giudizio di Pergine (Archivio di Stato di Trento)
Investitura di concessione mineraria
"Investitura dell'Offitio minerale concessa a Bortolomio Pasquin abitante in Levico" (rubrica dell'atto, c. 154r)
Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
13 luglio 1729
Segnatura
Notaio Giacomo Andreatta, busta II, protocollo 1729-1730, c. 154r
Consistenza
3 cc. Testo alle cc. 154r-156r del protocollo: registro, c. I, cc. 1-302 (numerazione originale), c. II, legatura in cartone, in I di coperta "Fascicolo VII 1729 e 30", sul dorso "Prot(ocollum) annorum 1729 et 1730".
Descrizione
Pietro Andrea Eccher, vicario minerario e supremo delle selve in Pergine, agendo in nome di Carlo VI d'Asburgo imperatore come conte del Tirolo e in nome del principe vescovo di Trento Antonio Domenico conte Wolkenstein, concede al richiedente e "primo inventore" Bartolomeo Pasquin, agente e ricevente a nome proprio e come procuratore di suo padre Vigilio, l'investitura di una "miniera continente terra rossa" posta nelle pertinenze di Levico sotto il villaggio di Selva in località detta "in Alberé", alla quale confina il comune di Levico da tre parti, da una parte un vigneto della comunità di Levico; viene inoltre concessa la facoltà di assumere "un ben parso compagno" quale socio d'impresa in modo da poter dare più agevolmente avvio all'impresa stessa; il campo di miniera verrà designato dall'Ufficio minerale secondo quanto previsto dalle costituzioni minerarie vigenti. L'investitura viene concessa in perpetuo, in esclusiva ai due destinatari sopra indicati, trasmissibile agli eredi maschi, da rinnovare ogni 19 anni o alla morte di uno dei due principi sovrani. I concessionari si impegnano a osservare in generale le costituzioni minerarie vigenti e in particolare i seguenti capitoli, sotto pena della devoluzione e perdita di ogni loro diritto:
- dovranno riconoscere i due principi sovrani e le loro rispettive Camere erariali come padroni del diretto dominio della miniera;
- dovranno far lavorare la miniera almeno una volta all'anno, come previsto dalle costituzioni minerarie vigenti;
- dovranno comportarsi da fedeli sudditi dei due principi;
- dovranno versare fedelmente le decime a loro carico sul materiale prodotto alle due Camere sovrane nelle forme da queste stabilite;
- potranno ricevere altri soci d'impresa purché siano persone gradite alle due Camere, alle quali dovrà perciò essere data notizia all'Ufficio minerale di Pergine, il quale provvederà di conseguenza a "formare la scrittura di conventione";
- si replica l'obbligo di rinnovare l'investitura ottenuta ogni 19 anni o alla morte di uno dei due principi sovrani;
- si replica l'obbligo di osservare le costituzioni minerarie vigenti, copia delle quali verrà loro data su richiesta.
Testimoni all'atto: Giovanni Battista Carli da Pergine, Bartolomeo Gobber dal Primiero.

Sottoscrizione del notaio Giacomo Andreatta rogatario

Registrazione in protocollo notarile
Lingua: italiano, latino
Strumenti di ricerca
Archivio di Stato di Trento, Indici nn. 41-42 di Sala studio
Soggetto produttore
Notaio Andreatta, Giacomo da Pergine (notaio e cancelliere della Giurisdizione di Pergine)
Persone
Eccher dall'Ecco, Pietro Andrea di Evangelista da Caldonazzo (vicario minerario in Pergine)
Pasquin, Bartolomeo di Vigilio da Levico (imprenditore minerario)
Pasquin, Vigilio da Levico (imprenditore minerario)