Contesto gerarchico
Archivio del Principato vescovile di Trento (Archivio di Stato di Trento)
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Atti trentini I Serie
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Atti in giudizio e corrispondenza
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Atti in giudizio
Proclama. Pubblicazione
Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
04 agosto 1664 - 05 agosto 1664
Segnatura
Mazzo XIII "Bergwerk/Miniere", fasc. 6 (b. 54), "1679-1680", c. 22r
Descrizione
D'ordine e comando del vicario minerario di Pergine, dottor Andrea Malfatti, che riveste nel contempo l'ufficio di vicario della giurisdizione di Caldonazzo, "volendo Sua Signoria proveder et oviar alli continui disordini, disturbi, disconcii e divertire gli abusi, fraudi, processi et inutili spese ch'alla giornata nascono et in futuro sono per nascere per causa delli legnami che vengono fatti e tagliati nelle selve negre communali delle montagne communali di Viarago, Sant'Orsola, Fierozo, Frasilongo, Roveda, Felesna (Falesina; ndt), Vignola e Pergine, e d'indi poi segati, venduti sì nella giurisditione di Pergine come di foravia", viene emanato e pubblicato sul Marcadèl di Pergine un proclama articolato in 14 capitoli con il quale in particolare si disciplina il taglio di legname nelle predette selve, sempre e comunque soggetto al vaglio e concessione di licenza da parte del vicario minerario nelle forme qui stabilite. Nello specifico si stabilisce che:
- chi taglierà legnami nei boschi di suo possesso privato è tenuto, prima di portarli a Pergine o alle segherie, ad approvi "il suo segno ossia marcha" di famiglia; l'ordinanza vale in particolare, e sino ad altra deliberazione dei tribunali di Innsbruck e Trento, anche per i boschi della montagna di Valcava e per gli uomini di Fierozzo, soggetti anch'essi all'obbligo di segnare con il marchio di casa i legnami tagliati nei loro boschi privati; per contro, si vieta di segnare con il marchio di casa i legnami abbattuti nelle selve nere comunali;
- è vietato esportare dalla giurisdizione di Pergine piante intere, specialmente conifere, tronchi, assi legnami grezzi o semilavorati, legna o carbone di legna senza la licenza del vicario minerario;
- è vietato asportare vetriolo e qualsiasi altra specie di minerale dal luogo di estrazione o di produzione prima della pesatura e prima del versamento della corrispondente decima presso l'Ufficio minerario;
- è vietato segnare con il proprio segno o rimuovere dal luogo del taglio il legname segnato con il marchio dell'Ufficio minerario senza la licenza del vicario minerario; il marchio non deve in alcun modo essere cancellato o manomesso;
- al fine di preservare e garantire il libero pascolo degli animali, e di permettere la crescita delle nuove piante, chiunque tagli legnami nelle predette selve nere, compresi i lavoranti alla miniera del vetriolo, dovrà provvedere a ripulire il bosco e i pascoli da cimali, ramaglie e residui delle operazioni di taglio, e questo prima di portare via i pezzi delle piante abbattute;
- nessun titolare di concessione mineraria potrà tagliare o far tagliare legnami di sorta nelle selve nere comunali di Falesina, Vignola e Pergine "per benefizio d'esse minere" senza prima aver preso accordi con il sindaco della comunità di Pergine sul prezzo da versare alla cassa della comunità per l'acquisto del legname in piedi, fermo restando il necessario previo permesso da parte del vicario minerario di Pergine.
Per ogni reato contemplato nei capitoli di proclama sono comminate le relative sanzioni pecuniarie, alle quali si aggiunge in ogni caso il sequestro e perdita dei legnami oggetto del reato, nonché degli animali e mezzi utilizzati per commettere il reato stesso.
Copia prodotta agli atti il 20 aprile 1679
Lingua: italiano
Note
(*) Alle cc. 20r-36v del volume sono conservate copie prodotte agli atti di altri sei proclami emessi dai vicari minerari di Pergine, datati tra il 1569 e il 1668; l'esemplare descritto in questa scheda, ultimo della serie, è la copia del proclama emanato dal vicario Malfatti.
Persone
Malfatti, Andrea (vicario minerario in Pergine, sec. XVII terzo quarto)
Uomini di Fierozzo