Archivio Storico
Contesto gerarchico
Archivio del Principato vescovile di Trento (Archivio di Stato di Trento) \ Atti trentini I Serie \ Atti in giudizio e corrispondenza \ Atti in giudizio
Investitura mineraria
Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
22 maggio 1726
Segnatura
Mazzo XIII "Bergwerk/Miniere", fasc. 6 (b. 54), "1752-1758", c. 32r
Descrizione
Ottemperando all'ordinanza emanata con proclama dell'Ufficio minerario di Pergine, davanti al vicario minerario in Pergine e supremo delle selve, Pietro Andrea Eccher, si presenta Giacomo Antonio figlio del nobile Antonio fu altro Antonio Zanini di Brentonico e, in veste di procuratore del padre, richiede di ottenere il rinnovo dell'investitura perpetua relativa alla concessione mineraria oggetto delle precedenti investiture, come da atti 29 agosto 1697 e 16 marzo 1708 rogiti del notaio Giovanni Francesco Todeschini, e 14 dicembre 1711 rogiti del notaio Paoli; visti i precedenti, il vicario minerario procede al rinnovo della detta investitura nella persona di Giacomo Antonio Zanini ricevente a nome come sopra, per sé ed eredi maschi in perpetuo, avente come oggetto le miniere di terra verde e rossa poste sul monte di Brentonico e Avio in località "a Viana ( oggi Aviana; ndt), ossia "Pianetti ed a Bot" fra i suoi confini precisati nelle precedenti investiture e qui dati per descritti. "e così anche rispetto alla largezza di quelle e sotto terra (...) conforme arriverà".
I concessionari ottengono il possesso e libero uso di quelle "terre minerali", e i "privileggii, immunità ed esencioni che godono e goder sogliono li mineralisti"; si vieta a qualsiasi altra persona di ingerirsi nell'attività estrattiva di quelle terre rosse e verdi concessa in esclusiva alla famiglia Zanini, ad eccezione dei signori Eccheli di Brentonico titolari legittimi di altra concessione estrattiva delle medesime terre colorate su un altro settore dello stesso monte di Avio, senza espressa licenza dei signori Zanini e del vicario minerario; i signori Zanini hanno facoltà di far tagliare legname nella quantità necessaria all'attività di miniera. Sono previsti inoltre questi speciali patti che i concessionari dovranno rispettare pena la perdita e devoluzione delle miniere:
- non potendo avviare da soli l'attività, gli Zanini potranno prendere altri soci imprenditori, purché siano "persone di buoni costumi e non contrari all' Eccelse Camere, e ch'abbino e possedino bona facoltà, eccetuando però le persone religiose e di buona condizione;
- dovranno assicurare nel corso dell'anno un'attività continua di lavoro, versando alle due Camere sovrane le decime di competenza sull'estratto, dando conto di questo al vicario minerario con dichiarazioni veritiere;
- dovranno procedere al rinnovo dell'investitura ogni 19 anni, e in ogni caso di morte di uno dei due sovrani concedenti, conte del Tirolo e principe vescovo di Trento, come "padroni del diretto dominio" delle miniere, dei quali Zanini e figli dovranno essere sudditi fedeli
Testimoni all'atto: Giacomo fu Christel Slomp da Fierozzo, Giuseppe fu Giovanni Stelzer da Portolo di Pergine.

Sottoscrizione di Pietro Andrea Eccher, vicario minerario; sottoscrizione del notaio Giuseppe Ferdinando Amphferthaler di Pergine, notaio di autorità imperiale e cancelliere dell'Ufficio minerario, rogatario dell'atto originale

Copia prodotta agli atti, 15 ottobre 1753
Lingua: italiano
Persone
Eccher, Pietro Andrea (commissario vescovile trentino, vicario minerario in Pergine)
Zanini, Giacomo Antonio (proprietario di cave di argilla in Brentonico)
Amphferthaler, Giuseppe Ferdinando da Pergine (notaio di autorità imperiale, cancelliere dell'Ufficio minerario in Pergine)
Zanini, Antonio (proprietario di cave di argilla in Avio e Brentonico)
Todeschini, Giovanni Francesco da Pergine (notaio)