Archivio Storico
Contesto gerarchico
Archivio del Principato vescovile di Trento (Archivio di Stato di Trento) \ Atti trentini I Serie \ Atti e corrispondenza
Memoriale
Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
s. d. [sec. XVII terzo quarto]
Segnatura
Mazzo XIII "Bergwerk/Miniere", fasc. 11 (b. 55), doc. di data
Consistenza
6 cc. tre bifogli sciolti per 6 cc. non numerate; sul verso dell'ultima carta, la nota di contenuto "Fisci iura in causa caducitatis mineræ vitriolli".
Descrizione
Memoriale di un giureconsulto anonimo, con il quale viene dimostrata la fondatezza giuridica dell'intenzione assunta dal fisco principesco vescovile di Trento di dichiarare devoluta alla Camera vescovile la miniera del vetriolo sopra Levico concessa in investitura feudale ai signori Castelletti Busio di Nomi, da questi locata in affitto con regolare contratto agli ebrei Montalbotto di Pergine, e successivamente ad Antonio Dal Monte tuttavia in pregiudizio dei precedenti diritti di uso acquisiti dai Montalbotto. Nel memoriale sono richiamati i dati essenziali della vicenda:
- i Castelletti Busio, titolari dell'investitura vescovile feudale su quella miniera, affittarono a Lazzaro Montalbotto ricevente per sé e fratello la miniera del vetriolo per nove anni, con patto che, nel momento in cui i Busio avessero voluto restituire ai Montalbotto la somma dei 2.500 ragnesi avuta in prestito e volessero revocare ai Montalbotto la locazione prima dei nove anni di scadenza, avrebbero dovuto preavvisare i Montalbotto stessi di quella loro intenzione almeno quattro anni prima della scadenza contrattuale; non facendo questo, e in mancanza della restituzione della detta somma, la locazione si intendeva rinnovata per altri nove anni alle condizioni di cui sopra;
- gli affittuari Montalbotto non potevano in ogni caso essere allontanati dalla miniera e perderne i diritti di uso sino alla completa ed effettiva restituzione dei 2.500 ragnesi, e comunque solo alla scadenza dei rispettivi nove anni di ogni locazione, la prima o quelle successive in rinnovo di questa;
- durante i nove anni di ogni locazione, i Castelletti Busio non potevano affittare ad altri la miniera;
- i Castelletti Busio, signori feudali della miniera, non rispettarono i patti sopra indicati, in particolare l'ultimo di essi.
Dimostrata l'inadempienza contrattuale da parte dei Castelletti Busio, il giureconsulto dichiara pienamente fondata l'azione giuridica di devoluzione, e precisa che per questo i Montalbotto non succedono ai Castelletti Busio nella proprietà feudale della miniera, ma solamente nel diritto di possesso e uso dei frutti materiale della medesima.

Originale
Lingua: italiano, latino
Persone
Dal Monte, Antonio da Pergine (concessionario della miniera del vetriolo di Levico, sec. XVII prima metà, concessionario della miniera del vetriolo della Mandola di Vattaro)
Montalbotto, Lazzaro