Archivio Storico
Contesto gerarchico
Atti dei notai, Giudizio di Pergine (Archivio di Stato di Trento)
Convenzione in impresa mineraria
"Conventio inita inter hebreos de Sanguinetis Veronæ ex una, et dominum Danielem Volinger Perzini ex altera" (rubrica dell'atto, c. 15r)
Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
23 maggio 1595
Segnatura
Notaio Andrea Leporini, busta I, protocolli 1595-1596, c. 15r
Consistenza
2 cc. testo alle cc. 15r-16v (bifoglio staccato) del protocollo: registro, "Continua mei Andreę Leporini", cc. [I-XI] in fasc. staccato con indice a rubrica alfabetica, 1-[218] (numerazione originale a penna sul recto in alto a destra: 1-130 annata 1595, 131-217 e [218] annata 1596), legatura in cartone, perduti i piatti di coperta; il protocollo 1596 è composto da cinque fascicoli staccati dalla legatura; stato di conservazione mediocre; in margine a c. 15r, la nota "non debet extrahere", di mano del notaio Leporini.
Descrizione
Daniel Wallinger dall'una parte, Viviano Sanguineti ebreo di Verona agente anche a nome del fratello Donato dall'altra, stabiliscono una convenzione articolata in sei capitoli riguardante i diritti sulle utilità della miniera di Canezza di Pergine.
1. La presente convenzione partirà dal momento in cui Wallinger conseguirà utili dalla "minera della villa de Caneza, ciouè de oro et argiento et rami et ogni altra uttilità" e durerà tre anni continui; sei mesi prima della scadenza del contratto Wallinger dovrà esprimere l'eventuale sua intenzione di recedere dal contratto stesso, in mancanza di una comunicazione formale in tale senso il contratto si intenderà prorogato per altri tre anni, e così di seguito di triennio in triennio; "ma con patto espresso che nel principio delli 3 anni che sia in elexione delli lori ebrei nel primo, secondo, terzo cotta de argiento a poder refudar el ditto contrato".
2. Wallinger si impegna a far sì che il vicario minerario emetta una scrittura di obbligazione a suo carico di consegnare agli ebrei Sanguineti quanto gli verrà consegnato degli utili della detta miniera, bollato con il segno del suo ufficio in modo che essi Sanguineti possano esportarlo dove vorranno, e questo senza loro spese.
3. A loro volta i Sanguineti dovranno sostenere Wallinger con il finanziamento in denaro, e fornirgli olio, formaggio, miglio e pane fino a 200 ragnesi "per la prima cotta de argiento", 300 ragnesi per le analoghe successive operazioni di fusione e affinazione del metallo, dovendo Wallinger per contro prestare adeguata assicurazione "per il primo argiento".
4. Wallinger sarà obbligato a rifornirsi delle dette merci solo presso i Sanguineti; a loro volta essi dovranno venderle ai prezzi stabiliti e specificati in dettaglio per ogni genere in questo contratto.
5. Wallinger dovrà produrre argento almeno ogni tre mesi e consegnarlo ai Sanguineti al prezzo inferiore di un ragnese per marca mineraria di Pergine rispetto a quello praticato per l'acquisto presso la zecca di Venezia; una volta che i Sanguineti avranno venduto l'argento a Venezia, toccheranno a loro tutte le spese relative alle operazioni di condotta e vendita; detratto il loro utile, l'eventuale ricavato residuo dovrà essere consegnato a Wallinger.
6. Wallinger costituirà garanzia a favore degli ebrei Sanguineti sulla miniera di Canezza oggetto di questa convenzione.
Questo contratto è stato stipulato davanti ad Antonio "Carnessaro" da Pergine vice vicario "over vice gerente" di Matteo Fitzer vicario minerario titolare in Pergine, e nipote di Antonio; il vice vicario si impegna a nome del vicario e dell'ufficio a osservare quanto stabilito nel secondo capitolo, ossia a pesare e contrassegnare con il sigillo del giudice minerario tutto l'argento che Wallinger avrà prodotto e presentato presso la "casa minerale di Perzine", per poi consegnarlo ai Sanguineti o al loro agente Moisè.
Si stabilisce inoltre che Wallinger dovrà consegnare ai Sanguineti ovvero al loro agente tutto l'argento prodotto nella prima "cotta", a copertura di quanto loro avranno esposto in anticipo a rapporto alla detta miniera di Canezza.
"Madona Iustina hebrea", madre di Moisè agente dei Sanguineti, si fa carico di fideiussione e garanzia a favore del figlio circa quanto sopra stabilito.
Daniel Wallinger e sua moglie "dona Margherita" promettono di osservare le disposizioni del contratto; a tale riguardo Margherita impegna la propria dote.
Il vice vicario minerario conferma il contratto interponendovi il proprio decreto giudiziale.
Testimoni all'atto: "Domenego del quondam Gasparo Oachner de Vignolla tessadro et habitante in Perzine, et Vilio del quondam Salvador di Vilotti de Madrano habitante parimente in Perzine".

Sottoscrizione "manu propria" di Viviano Sanguineti e di Daniel Wallinger parti contraenti
Sottoscrizione del notaio Andrea Leporini rogatario e pubblicante l'atto

Registrazione in protocollo notarile
Lingua: italiano
Strumenti di ricerca
Archivio di Stato di Trento, Indici nn. 41-42 di Sala studio.
Note
Un ampio sunto del documento fu pubblicato nel 1965 da Giuseppe Šebesta nel suo "Miniere e minatori del Fersina", in "Economia Trentina" 14 (1965), n. 4, p. 81.
Soggetto produttore
Notaio Leporini, Andrea di Orazio da Pergine
Persone
Carnessar, Antonio (vice vicario minerario in Pergine)
Faschung, Matthäus di Peter detto "Fitzer/Pfitscher" (giudice minerario in Pergine, secc. XVI ex. - XVII in.)
Sanguineti, Donato da Verona
Sanguineti, Viviano da Verona
Wallinger, Daniel di Leonhard da Pergine