Contesto gerarchico
Atti dei notai, Giudizio di Pergine (Archivio di Stato di Trento)
Investitura di concessione mineraria
"Investitura concessa dall'Officio minerale di Pergine alli molt' illustre e clarissimo signor delle leggi dottore Giorgio Antonio Zanini dal Sole, nobile signor Antonio Zanini dal Sole, e nobile signor Rigotto Rigotti tutti da Mori, d'una miniera dinotante rame ed argento posta nel vicariato di Mori" (rubrica dell'atto, c. 1r)
Tipologia
unità documentaria
Estremi cronologici
14 gennaio 1721
Segnatura
Notaio Giuseppe Antonio Todeschini, busta II, protocollo 1721, c. 1r
Consistenza
2
cc.
testo alle cc. 1r-2v (a c. 3r la sottoscrizione del notaio) del protocollo 1721: registro, cc. I, 1-77 numerate in originale, c. II con indice alfabetico, legatura in cartoncino; in I di coperta il titolo "Continua mei Josephi Antonii Thodeschini notarii Pergini de anno 1721", replicato a c. I; al margine sinistro di c. 1r la nota "extractum".
Descrizione
Pietro Andrea Eccher "ab Echo", vicario minerale di Pergine e supremo delle selve in nome dell'imperatore Carlo VI d'Asburgo come conte del Tirolo e del principe vescovo di Trento Giovanni Michele conte Spaur, investe in forma esclusiva a titolo di locazione perpetua da rinnovarsi ad ogni mutazione dei due sopra nominati sovrani, il dottore in legge Giorgio Antonio Zanini dal Sole di Mori, ricevente per sé e a nome del nobile Antonio Zanini nonché del nobile Rigotto Rigotti, anche questi due di Mori, "d'una miniera dinotante rame ed argento" posta nel vicariato di Mori entro il territorio così confinato: a mattina "il Castel Palto sino al Dosso di Polen", a mezzogiorno il villaggio di Besagno sino ai confini di Crosano, Tierno e Castione, a sera "il Murcento" sino alla strada maestra di Castione e suoi confini, a settentrione il letto del torrente Cameràs dalla chiesa di Sanzeno fino al fiume Adige, "e così per due miglia di circuito intorno per cadaun confine". Zanini e Rigotti potranno aprire e attivare la miniera a loro piacimento quali titolari esclusivi, vietato l'intervento di altre persone non espressamente autorizzate da loro; i concessionari si impegnano a osservare le costituzioni minerali vigenti e i sotto notati capitoli speciali:
1. dovranno riconoscere come padroni del diretto dominio della miniera il conte del Tirolo e il principe vescovo di Trento;
2. "ad ogni collo da farsi" dovranno preventivamente avvisare il vicario minerale di Pergine, il quale interverrà alle operazioni e riscuoterà le decime dovute sul minerale estratto e sui metalli prodotti, da pagarsi ogni anno;
3. i lavori nella miniera dovranno coprire almeno un mese all'anno, pena la perdita della concessione;
4. a ogni cambio di principe, conte del Tirolo e principe vescovo, i concessionari dovranno richiedere e ottenere il rinnovo dell'investitura;
5. è loro vietato affittare a qualsiasi persona la miniera senza l'espresso consenso dell'Ufficio minerale di Pergine, sotto la medesima pena della perdita della miniera stessa;
6. dovranno osservare le prescrizioni previste dalla normativa mineraria vigente, sotto la pena di cui sopra.
Testimoni all'atto: nobile Pietro Silli e Cristoforo Sagher, entrambi da Pergine,
Sottoscrizione del notaio Giuseppe Antonio Todeschini rogatario dell'atto
Lingua: italiano
Strumenti di ricerca
Archivio di Stato di Trento, Indici nn. 41-42 di Sala studio; indice alfabetico in fondo al protocollo
Soggetto produttore
Notaio Todeschini, Giuseppe Antonio di Giovanni Domenico da Pergine (notaio della Giurisdizione di Pergine)
Persone
Eccher, Pietro Andrea di Evangelista da Caldonazzo (vicario minerario in Pergine)
Zanini, Antonio (proprietario di cave di argilla in Avio e Brentonico)
Zanini dal Sole, Giorgio Antonio da Mori (dottore in legge)
Rigotti, Rigotto da Mori (nobile)